Sinnai sconfitto a tavolino 0-6, accolto il ricorso del S. Vincenzo
19-01-2012 14:56 - Serie A2
Estratto del comunicato ufficiale F.I.G.C. - L.N.D. - DIVISIONE CALCIO A CINQUE
RECLAMO GARA DEL 07/01/2012: SAN VINCENZO GENOVA FUTSAL CALCIO A 5 SINNAI
Reclamo preposto dalla società SAN VINCENZO GENOVA FUTSAL avverso l´esito della gara SAN VINCENZO GENOVA FUTSAL CALCIO A 5 SINNAI
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in esame osserva:
con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall´art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato
nell´incontro in questione il calciatore Ticiani Rafael, inibito a
svolgere ogni attività fino al 18.01.2012 come da C.U.n.304 del
23.12.2011.
Il ricorso è fondato e va accolto. Infatti dalla distinta presentata all´arbitro nell´incontro di che trattasi IL Sig. Ticiani Rafael risulta incluso nell´elenco dei calciatori partecipanti al gioco con il numero 9, ne consegue che il medesimo ha preso parte all´incontro senza averne titolo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 22,24, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U.N.338 del 11.01.2012, decide:
a)di comminare alla società CALCIO A 5 SINNAI la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-6.
FONTE: http://www.divisionecalcioa5.it/Files/comunicati/2012-01/4792.pdf
RECLAMO GARA DEL 07/01/2012: SAN VINCENZO GENOVA FUTSAL CALCIO A 5 SINNAI
Reclamo preposto dalla società SAN VINCENZO GENOVA FUTSAL avverso l´esito della gara SAN VINCENZO GENOVA FUTSAL CALCIO A 5 SINNAI
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in esame osserva:
con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall´art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato
nell´incontro in questione il calciatore Ticiani Rafael, inibito a
svolgere ogni attività fino al 18.01.2012 come da C.U.n.304 del
23.12.2011.
Il ricorso è fondato e va accolto. Infatti dalla distinta presentata all´arbitro nell´incontro di che trattasi IL Sig. Ticiani Rafael risulta incluso nell´elenco dei calciatori partecipanti al gioco con il numero 9, ne consegue che il medesimo ha preso parte all´incontro senza averne titolo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 22,24, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U.N.338 del 11.01.2012, decide:
a)di comminare alla società CALCIO A 5 SINNAI la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-6.
FONTE: http://www.divisionecalcioa5.it/Files/comunicati/2012-01/4792.pdf